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Storia del DPR 462-01  
     
 
Sanzioni previste
 
 

Dopo il 10 settembre 2003 con l'entrata in vigore del Dlgs 233/03 "Attuazione della direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive", occorre distinguere due situazioni sanzionatorie differenti.
La prima per gli impianti di terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, per i quali ci si deve ancora rifare al DPR 547/55, e la seconda per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, per i quali il nuovo decreto ha classificato inadempienze e sanzioni differenti:

Impianti di terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche:
All'art. 9 comma 2, il DPR 462/01 afferma: "I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento".
Cosa si intende con questa frase abbastanza criptica? Che le sanzioni previste in caso di violazione a disposizioni contenute in articoli abrogati (art. 40 e 328 del DPR 547/55), sono applicabili in caso di inosservanza agli obblighi previsti dal DPR 462/01.
Quindi, le sanzioni applicabili in caso di omesso invio della dichiarazione di conformità per i nuovi impianti, o di mancata richiesta ed effettuazione delle verifiche periodiche, sono quelle previste al punto c) dell'art. 389 del DPR 547/55, che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecentomila (euro 258) a lire due milioni (euro 1033).
Trattandosi di verifiche che riguardano la materia della sicurezza ed igiene del lavoro, in caso di accertata violazione verranno applicate le procedure previste dal Dlgs 758/94 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".
Le sanzioni possono essere comminate da funzionari e ispettori USL che abbiano la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 21 legge 883/78).
I verificatori degli Organismi abilitati non hanno la qualifica di UPG (e nemmeno tutti gli ispettori USL), ma in base all'art. 357 del Codice Penale, esercitando una pubblica funzione legislativa, sono a tutti gli effetti Pubblici Ufficiali (PU).
PU non possono emettere prescrizioni ai sensi del Dlgs 758/94, ma sono tenuti (art. 361 Codice Penale) a denunciare eventuali inadempienze ad un'autorità in possesso della qualifica UPG affinché questa emetta la prescrizione.

In qualsiasi modo giunga la prescrizione l'iter è il seguente:
  1. L'organo di vigilanza (con qualifica UPG) emette la prescrizione, cioè il provvedimento attraverso il quale si impartisce l'ordine al datore di lavoro di rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;

  2. L'organo di vigilanza fissa un termine temporale per la regolarizzazione, tecnicamente necessario al datore di lavoro per eliminare le violazioni;

  3. L'organo di vigilanza invia una copia della prescrizione al pubblico ministero e al rappresentante legale dell'ente presso il quale si è riscontrata la violazione;

  4. Il pubblico ministero iscrive il contravventore nel registro degli indagati, sospendendo l'azione penale fino a che non sono scaduti i termini della prescrizione;

  5. Entro sessanta giorni dalla scadenza della prescrizione l'organo di vigilanza deve verificare se è avvenuta la regolarizzazione;

  6. Se la regolarizzazione è avvenuta, il datore di lavoro è ammesso a pagare una sanzione all'organo di vigilanza, pari a un quarto del massimo previsto (1033/4 = 258 euro); viene data comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto pagamento, il procedimento penale viene archiviato e il reato considerato estinto;

  7. Se la regolarizzazione avviene in tempi e modi diversi da quelli previsti, il datore di lavoro può pagare una sanzione al pubblico ministero, pari a un quarto del massimo (258 euro);

  8. Se la regolarizzazione non è avvenuta l'organo di vigilanza avverte il datore di lavoro e il pubblico ministero della scadenza dei termini; ci sarà un rinvio a giudizio davanti al pretore oppure il contravventore sfrutterà l'ultima via di uscita amministrativa che consiste nel versare un'oblazione ordinaria pari alla metà del massimo previsto (516 euro).

Ricordiamo che gli organi di vigilanza che possono emettere prescrizioni, oltre all'ASL, sono l'ISPESL, l'Ispettorato del Lavoro, i Nas, etc.